Riduzione del 50% delle procedure di affidamento, mancata previsione del concorso di progettazione, possibilità di inserire una fase negoziale nella procedura aperta.
Sono queste alcune delle novità introdotte dalla bozza di regolamento europeo emesso dalla Commissione europea che dovrebbe sostituire le tre direttive in materia di appalti e concessioni del 2014.
Il condizionale in questo caso è d’obbligo perché proprio sulla sostituzione delle direttive con un unico regolamento stanno emergendo perplessità all’interno di diversi Stati membri della UE, fra cui anche l’Italia, abituati da sempre al meccanismo di adattamento agli ordinamenti interni proprio della direttiva e non del regolamento, immediatamente applicabile senza necessità di recepimento.
L’impatto del nuovo assetto delineato nella bozza di regolamento è rilevante, ad esempio, nella nuova disciplina delle procedure di aggiudicazione che vengono quantitativamente ridotte dalle attuali sei alle nuove tre e qualitativamente modificate in diversi aspetti.
In primo luogo sembra essere scomparso il concorso di progettazione, elemento costante della disciplina europea fin dalla direttiva 92/50/CEE, che non trova più – almeno nel regolamento – una sua disciplina. Scompaiono quindi le norme di cui al capo II del titolo III della direttiva 24/2014, cui peraltro rinvia il codice appalti.
La Commissione introduce poi un’altra novità non da poco ammettendo per tutte le procedure utilizzabili la possibilità (da leggere quindi come facoltà della stazione appaltante) di effettuare consultazioni di mercato (precedute da un apposito avviso pubblico) finalizzate a conoscere la situazione del mercato e quindi comprendere se possa essere utile scegliere una procedura o un’altra in ragione della necessità di addivenire a soluzioni innovative.
In sostanza si tratta di uno strumento preliminare che ha lo scopo di pianificare e programmare le attività e soprattutto di scegliere la procedura più adatta al caso concreto.
La fase di negoziazione e le procedure dinamiche
Oltre alle consultazioni preliminari la bozza di regolamento introduce il principio generale per cui la stazione appaltante, prima della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, possa negoziare – anche in più fasi – le caratteristiche non essenziali delle attività da affidare (dovrà poi essere indicato anche cosa non è “negoziabile” e rimane fisso).
Fra gli elementi negoziabili si citano quelli relativi al merito tecnico, ai tempi di consegna, alle quantità e ad altri elementi di natura commerciale.
Questo principio, applicato alla procedura aperta fa sì che, quando la stazione appaltante non decide di utilizzarla come oggi accade (invitando tutti gli interessati a presentare l’offerta) e se quindi ha indicato di voler negoziare, invierà un invito a negoziare a tutti gli operatori economici che non si trovino in una situazione di esclusione e che soddisfano i criteri di selezione indicati.
A seguito delle trattative, l’amministrazione invita gli operatori a presentare un’offerta finale e procede all’aggiudicazione. Stessa possibilità viene data nella procedura dinamica, riservata solo a chi ha manifestato interesse a parteciparvi e caratterizzata anche da possibili trattative che dilatano inevitabilmente i tempi per l’aggiudicazione.
Infine si prevede la procedura di innovazione volta ad affrontare una “sfida sociale” e articolata in più fasi: dall’individuazione della sfida sociale e alla definizione del quadro di valutazione del valore, si passa all’avvio della procedura e alla selezione delle proposte di soluzioni innovative e infine all’aggiudicazione.
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