La Sezione Quinta di Catania conferma la legittimità della proclamazione degli eletti e degli atti di indizione delle votazioni di maggio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto i ricorsi presentati contro gli esiti delle elezioni amministrative del Comune di Messina e i relativi atti di indizione e proclamazione. I dispositivi di sentenza, emanati dalla Quinta Sezione, confermano la piena regolarità delle procedure elettorali che hanno portato alla proclamazione del sindaco Federico Basile e del Consiglio comunale. Un risultato definitivo dopo che il collegio ha esaminato contestualmente le diverse impugnative promosse contro il voto.
L’oggetto del contenzioso
Il contenzioso si è articolato su due distinti fronti giudiziari, entrambi definiti dai giudici amministrativi. Il primo ricorso (n. r.g. 1322/2026), promosso da Michele Laghezza e Giuseppe Currò difesi dagli avvocati Roberto Materia e Giuseppe Losi, mirava all’annullamento delle operazioni elettorali, dei verbali di proclamazione del sindaco e dei 32 consiglieri comunali, nonché dei provvedimenti di ammissione delle liste collegate a Federico Basile.
Il secondo ricorso (n. r.g. 1351/2026), azione promossa da Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio rappresentati dagli avvocati Angelo Giorgianni e Paolo Starvaggi (con il Comune di Messina difeso dall’avvocato Santi Delia), puntava invece all’annullamento del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale e del successivo verbale di insediamento del Consiglio comunale del 20 giugno. Nel mirino di quest’ultimo ricorso erano finiti anche i provvedimenti presupposti emanati dalle istituzioni regionali e prefettizie, contestando la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana e il decreto assessoriale di indizione dei comizi per le consultazioni del 24 e 25 maggio 2026, insieme alle note del Dipartimento delle Autonomie Locali e della Prefettura di Messina.
La decisione
I giudici amministrativi (presidente ed estensora Agnese Anna Barone, consigliere Giovanni Giuseppe Antonio Dato, primo referendario Salvatore Ermete Massimo Accolla), all’esito dell’udienza pubblica, hanno pronunciato i dispositivi che rigettano integralmente entrambi i ricorsi. Con le decisioni è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti coinvolte, tra cui figurano l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, la Prefettura e il Comune di Messina. Il Tribunale ha infine ordinato l’immediata esecuzione delle sentenze e mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni di rito al sindaco e alla Prefettura di Messina. Le motivazioni estese delle due pronunce saranno depositate successivamente.
Delia: “Valorizzate le nostre tesi”
“I ricorsi riguardavano il tema dell’esenzione della raccolta delle firme a corredo delle liste presentate da un partito politico istituito all’Ars e che, all’ultima consultazione regionale, aveva ottenuto almeno un seggio e l’inserimento del Comune di Messina, da parte dell’Assessorato regionale, tra quelli ammessi al voto nella sessione di maggio 2026 – commenta l’avvocato Santi Delia -. Sul primo tema, il Tar sembra aver aderito all’orientamento già reso noto nei giorni scorsi sull’analogo ricorso che aveva investito il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Nonostante in questo caso le liste erano 15 e non 3, la tesi che avevo sostenuto sembra essere stata valorizzata dalla Quinta Sezione. Ancora inesplorato, invece, era il tema delle, asseritamente tardive, dimissioni del Sindaco a cui seguiva l’indizione dei comizi da parte dell’Assessorato. Il primo ricorso proposto nel mese di aprile, difatti, era stato dichiarato inammissibile dal Tar invitando, se di interesse, i ricorrenti ad agire avverso gli esiti della consultazione come, appunto, era ora avvenuto. Temi giuridici non solo nuovi ma persino inesplorati in oltre 30 anni di vigenza delle norme che ci hanno impegnato e stimolato alla ricerca di soluzioni e ragionamenti tutt’altro che scontati sul nostro sistema elettorale”.
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